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Riassunto delle regole per il Regime Sostitutivo per Nuove Iniziative - materiale raccolto da Berit Ness Johnsen
SOGGETTI AMMESSI: possono richiedere l'applicazione del regime fiscale delle nuove attività le sole persone fisiche che:
OPZIONE: i contribuenti comunicano l'opzione per il regime sostitutivo all'Ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate, in sede di presentazione della dichiarazione d'inizio attività. Tale comunicazione e l'eventuale intenzione di avvalersi dell'assistenza fiscale possono avvenire mediante apposito modello (Provv. Ag. Entrate 14.3.2001). Analoga procedura deve essere applicata nel caso di rinuncia al regime.
DURATA dell'OPZIONE: la normativa prevede una durata massima di permanenza nel nuovo regime di tre anni, ma anche prima di tale termine è facoltà del contribuente comunicare all'Ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate la propria rinuncia al regime (C.M. 9.3.2001, n. 23/E). Ricordatevi che i tre anni che si intendono sono solari, ovvero se la aprite il 19 ottobre, il primo anno finisce il 31 dicembre... Per cui consiglio di aprirla ai primi dell'anno.
CALCOLO del REDDITO: nel regime sostitutivo il reddito è pari alla differenza fra l'ammontare dei ricavi e compensi effettivi e costi e spese deducibili secondo le regole previste per il lavoro autonomo o per l'attività d'impresa in contabilità semplificata (rispettivamente dagli artt. 54 e 66, D.P.R. 917/1986 [CFF _ 5154 e 5166]). In luogo dell'Irpef e relative addizionali il contribuente applica sul reddito un'imposta sostitutiva del 10%.
DISPOSIZIONI per il REGIME di NUOVE ATTIVITA'
CAUSE di CESSAZIONE: il regime sostitutivo cessa di avere efficacia quando:
OBBLIGHI: i contribuenti sono comunque tenuti a:
BENI AMMORTIZZABILI: le quote di ammortamento vanno calcolate applicando i coefficienti previsti dal D.M. 31.12.1988 ai valori rilevabili dalle fatture di acquisto. Annualmente deve essere predisposto un apposito prospetto da cui devono risultare (C.M. 18.6.2001, n. 59/E, p.to 2.1):
IMPOSTE DOVUTE: i soggetti in regime sostitutivo Irpef devono versare le seguenti imposte: Iva annuale; acconto e saldo dell'Irap; imposta sostitutiva nel termine previsto per il versamento a saldo dell'Irpef. Sono, invece, esonerati dai versamenti periodici e dall'acconto annuale Iva, nonché dal versamento delle addizionali Irpef.
ALTRI REDDITI: gli altri redditi soggetti ad Irpef, diversi da quelli legati all'attività per cui si è optato per il regime sostitutivo, devono essere tassati nei modi ordinari.
ESONERO dagli ADEMPIMENTI CONTABILI: i contribuenti aderenti ad uno dei regimi agevolati in argomento sono esonerati da registrazione e tenuta delle scritture contabili, rilevanti ai fini delle imposte dirette, Irap e Iva, e da liquidazioni, dichiarazioni e versamenti periodici Iva.
RITENUTA d'ACCONTO: i sostituti d'imposta (le agenzie, nel ns. caso) che erogano compensi o ricavi rientranti nei regimi agevolati sono esonerati dall'obbligo di effettuare la ritenuta d'imposta. A tale scopo il contribuente agevolato deve rilasciare al sostituto apposita dichiarazione dalla quale risulti che i redditi a cui le somme afferiscono sono soggetti ad imposta sostitutiva. Le fatture emesse dai soggetti nel regime agevolato devono riportare la descrizione dei motivi che esonerano il committente dal fungere da sostituto. In circolare ministeriale 8E del 26.01.01 par. 1.7 dell'Agenzia delle Entrate, è specificato che "i contribuenti interessati rilasceranno al sostituto d'imposta un'apposita dichiarazione dalla quale risulti che i redditi cui le somme afferiscono sono soggetti ad imposta sostitutiva. In caso di decadenza dai revimi agevolati i contribuenti dovranno fornire tempestivamente comunicazione al sostituto."
Quindi è sufficiente fare detta dichiarazione senza formalità. Va fatta ai committenti che sono obbligati a fare da sostituti d'imposta, non con i clienti committenti privati! La dicitura in fattura ("I compensi fatturatiVi sono soggetti ad imposta sostituiva ex. Art. 13 L. 388/2000 (regime fiscale agevolato per nuove iniziative): Pertanto non deve essere effettuata la ritenuta d'acconto, come da istruzioni in circolare ministeriale 8E del 26.01.01 par. 1.7 dell'Agenzia delle Entrate.") è corretta, come da istruzioni ministeriali, la dichiarazione andrebbe fatta al sostituto di imposta chiaramente in un momento anteriore al pagamento e alla emissione della fattura.
REDDITO COMPLESSIVO e IMPOSTA SOSTITUTIVA: il reddito (d'impresa o professionale) assoggettato ad imposta sostitutiva non concorre alla formazione del reddito complessivo Irpef del contribuente, anche se deve essere conteggiato ai fini contributivi, previdenziali, extratributari (ad esempio: esenzione dai ticket medici) e per le detrazioni per familiari a carico. L'imposta sostitutiva, quindi, non considera le detrazioni e oneri deducibili normalmente fruibili dai contribuenti ordinari, ma non correlate con l'attività esercitata.
ASSISTENZA FISCALE: prevista non come obbligo, bensì come facoltà, prevede la possibilità per il contribuente di essere assistito gratuitamente dall'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate territorialmente competente negli adempimenti fiscali; unica condizione per accedere all'agevolazione è il possesso di un computer e modem in grado di connettersi al sistema informativo dell'Agenzia stessa (C.M. 2.10.2001, n. 86/E). La qualità dell'assistenza varia da ufficio ad ufficio, valutate caso per caso, aver richiesto il tutor non significa che non potete cambiare idea in seguito ed affidarvi ad un bravo commercialista (se lo trovate! ed ad un prezzo ragionevole - il tutor è gratis - il "lavoro" lo fate voi inviando tutti i dati per via telematica). Ma il tutor va richiesto al momento dell'iscrizione o entro max. 30 gg.
RICHIESTA: dall'1.1.2001 può essere presentata o spedita (mediante raccomandata) ad un Ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate entro:
_ il 31.1 dell'anno da cui il soggetto in regime marginale intende fruire dell'assistenza;
_ 30 giorni dalla data di presentazione della dichiarazione d'inizio attività (per il primo periodo d'imposta) o dall'inizio del periodo d'imposta (per i due periodi d'imposta successivi a quello d'inizio) da parte dei contribuenti in regime agevolato per le nuove attività.
REVOCA: è effettuata secondo le stesse modalità indicate per la richiesta di assistenza ed ha effetto a decorrere dal periodo d'imposta in cui è presentata.
CREDITO d'IMPOSTA: ai contribuenti che si dotano (anche in leasing) del computer e modem necessari per accedere all'assistenza fiscale è riconosciuto un credito d'imposta (esclusivamente compensabile con il Mod. F24; codici trib. 6763 per nuove iniziative e 6764 per attività marginali - R.M. 4.4.2003, n. 87/E) pari al 40% del loro costo con il limite di 309,87; tale credito non concorre alla formazione della base imponibile e non è rimborsabile.
ASSISTENZA TELEMATICA: il sistema elabora i dati contabili trasmessi dal contribuente, liquida le imposte dovute e predispone il Mod. F24 per il loro versamento, nonché il modello per l'eventuale richiesta del rimborso Iva ed i soli quadri della dichiarazione unificata relativi all'attività esercitata.
SOFTWARE GRATUITO: permette le seguenti funzioni: acquisizione e elaborazione dei dati analitici, trasmissione telematica dei dati contabili aggregati, predisposizione delle dichiarazioni (solo quadri relativi all'attività agevolata) e sua integrazione, assistenza automatica.
OPZIONE per il "TUTORAGGIO" - ADEMPIMENTI CONTABILI: i contribuenti che hanno optato per i regimi fiscali agevolati a favore delle nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo e delle attività marginali che hanno optato per avvalersi del servizio di "tutoraggio" devono trasmettere entro il giorno 10 del mese seguente al trimestre solare di riferimento (cioè il 10.4 per il 1 trimestre solare, il 10.7 per il 2, il 10.10 per il 3 e il 10.1 dell'anno successivo per il 4 trimestre) i dati contabili delle operazioni effettuate.
DICHIARAZIONE UNIFICATA: i contribuenti, dopo aver verificato la correttezza dei dati della dichiarazione predisposta dal sistema informatico, la completano con i dati relativi agli eventuali altri redditi posseduti, ne stampano e firmano una copia (da conservare) e la presentano attraverso la rete telematica Internet.
Berit Ness Johnsen
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